Mer. Ott 23rd, 2024

Terme Luigiane- E’ arrivata lo scorso 11 Ottobre la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso avanzato dai comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa contro la Sateca S.P.A. 

Quest’ultima aveva proposto ricorso al Tar impugnando il verbale di acquisizione dei beni oggetto della subconcessione di uso ed esercizio del compendio idrotermale e il verbale di “Apprensione coattiva”.

Tra gennaio e febbraio 2021 le amministrazioni comunali si riappropriavano dei beni  tra i quali le sorgenti termali, lo stabilimento San Francesco, le strutture ospitanti gli uffici interrompendo di fatto i servizi erogati da S.A.T.E.C.A.

Per capire quanto successo, ad una risorsa termale di tale importanza, bisogna riavvolgere il nastro e tornare indietro nel 1936, quando la concessione è stata affidata dai comuni in subconcessione alla Società per quarant’anni, poi prorogata per altri 40 anni con fissazione della data di scadenza al 15 aprile 2016.

Il 14  aprile 2016 è stato stipulato un protocollo di intesa tra la regione calabria, i sindaci dei comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese e la stessa Sateca, con cui veniva differito il termine di durata della sub concessione “fino al positivo espletamento, da parte degli stessi comuni, della procedura ad evidenza pubblica per individuare il nuovo soggetto gestore” e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, come integrato e modificato  con verbale dell’8 febbraio 2019, ratificato con deliberazioni di entrambi i consigli comunali.

L’accordo prevedeva: 

  • la proroga del termine del 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020;
  • il termine  del 31 dicembre 2019 per la Regione Calabria al fine di provvedere in merito al rilascio della nuova concessione ai comuni; 
  • l’avvio da parte dei comuni delle procedure per l’individuazione del nuovo subconcessionario all’esito e comunque entro il 30 giugno 2020  ;
  •  se le procedure citate non si fossero concluse entro il 31 dicembre 2020 “ai fini di evitare soluzione di continuità aziendale, le attività  di S.A.T.E.C.A proseguiranno fino all’effettivo subentro del nuovo subconcessionario nella gestione del servizio”.

Visti i presupposti, la società S.A.T.E.C.A, ha chiesto, vincendolo, ricorso al TAR il quale ha ritenuto validi gli accordi intercorsi. 

La decisione non è andata giù alle due amministrazioni, le quali hanno dunque deciso di appellarsi al Consiglio di stato.Ebbene la sentenza ha accolto il ricorso dei due comuni con la seguente motivazione:

<<La decisione (del Tar) sarebbe illegittima per l’assenza di quegli indici sintomatici necessari a trasformare gli “accordi” ed i “protocolli d’intesa” da strumenti di natura politico istituzionale a dispositivi di carattere “paracivilistico”, forieri di diritti ed obblighi reciproci di natura civilistica.>>

Dunque la decisione del consiglio di stato è che <<nonostante l’indubbia rilevanza giuridica degli accordi contenuti nei protocolli d’intesa, gli stessi non possono valere a legittimare S.A.T.E.C.A a continuare a detenere i beni del compendio termale anche successivamente alla scadenza della concessione>>

Nella sentenza vengono citati numerosi principi in materia di concessione, e, in applicazione a questi ha affermato che << la tutela della concorrenza (e l’obbligo di evidenza pubblica che esso implica) è, d’altronde, una materia trasversale, che attraversa anche quei settori in cui l’unione europea è priva di ogni tipo di competenza o ha solo una competenza di sostegno: anche in tali settori, quando si acquisiscono risorse strumentali all’esercizio delle relative attività (o quando concedono il diritto di sfruttare economicamente risorse naturali limitate) gli stati membri sono tenuti all’obbligo della gara, che si pone a monte dell’attività poi svolta in quella materia>>

Dunque l’atto ,che ricordiamo è stato firmato  da entrambi i sindaci e ratificato da entrambi i consigli comunali, è stato considerato da questa sentenza illegittimo, consentendo ai cittadini di risparmiare un bel po di soldi.

Intanto  gli stessi cittadini aspettano fiduciosi un BANDO che possa dare un po di sicurezza sia ai lavoratori, costantemente in stato di insicurezze, che all’intero indotto.

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